Circolari

Rating di Legalità. Ulteriori modifiche al Regolamento dell'Antitrust.
Circolare n° 21/2015 » 13.02.2015
Lo scorso mese di dicembre è entrato in vigore il nuovo Regolamento (di seguito, anche “Regolamento”) dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “Antitrust”) sui criteri e le modalità per l’attribuzione alle imprese del ratingdi legalità, di recente oggetto di ulteriori modifiche (al riguardo, vedi nostra circolare n. 76/2014 del 4 luglio 2014.
Sul piano dell’attuazione, si ricorda che l’8 aprile 2014 è entrato in vigore anche il Regolamento del Ministero dell’economia e delle Finanze (Decreto n. 57 del 20 febbraio 2014), che disciplina le modalità di considerazione del rating di legalità attribuito alle imprese dall'Antitrust, ai fini della concessione dei finanziamenti pubblici e dell’accesso al credito (vedi nostra circolare n.53/2014 dell’11 aprile 2014).
Con riferimento al nuovo provvedimento dell’Antitrust, di seguito si illustrano le principali novità introdotte che incidono, in particolare, su: i) i requisiti minimi per l'accesso al rating; ii) le ulteriori condizioni premianti; iii) il procedimento di attribuzione; iv) i casi di sospensione.
In merito ai soggettilegittimati a richiedere il rating di legalità, attraverso la presentazione della domanda in via telematica, non si riscontrano novità. Infatti, destinatarie della normativa rimangono le imprese, sia individuali che collettive, con sede operativa in Italia, iscritte da almeno due anni nel Registro delle imprese e che hanno raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating. A quest’ultimo proposito, la riforma del giugno 2014 aveva già precisato che il requisito dei due milioni di euro è da riferirsi alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, con ciò ampliando il novero delle imprese che possono accedere a questo strumento.
Sono rimaste invariate anche le modalità per esprimere la valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente il rating, che tuttora consistono nell'attribuzione di un numero di stelle variabile da un minimo di 1 a un massimo di 3 stelle.
In tema di requisiti minimiche l’impresa richiedente deve possedere, le modifiche apportate nel giugno del 2014 avevano integrato il relativo elenco previsto dal Regolamento (art. 2), con l’obiettivo di valorizzare anche il profilo della tutela dei consumatori e il rispetto delle violazioni in materia tributaria. Nella stessa direzione si è mosso l’ultimo intervento riformatore che ha ulteriormente integrato l’elenco. Di conseguenza, oltre ai requisiti già previsti prima della riforma, l'impresa deve dichiarare:
- che a carico dell’impresa stessa, sia essa individuale che collettiva, e dei suoi esponenti aziendali e soci di maggioranza non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., oltre che per le ipotesi delittuose già previste, anche per i reati di cui agli articoli 346 (millantato credito), 346 bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 353 bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (astensione dagli incanti), 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (frode nelle pubbliche forniture) del codice penale e per il reato di cui all’art. 2 co. 1 e 1-bisdel DL n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, co. 2 lett. a eb,Regolamento);
- di non essere destinataria di provvedimenti di condanna da parte dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. In proposito, si prevede espressamente che l’impresa può accedere al meccanismo premiale anche se destinataria di tali provvedimenti, nel caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria per effetto della collaborazione prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europea (art. 2, co. 2 lett. d), Regolamento);
- di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non risultano annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la PA o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, con particolare riferimento alle annotazioni di “episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro”, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating (art. 2, co. 2 lett. i), Regolamento);
- che nei suoi confronti non è stato disposto il commissariamento di cui all'art. 32, co. 1 del DL n. 90/2014 (art. 2, co. 3, Regolamento).
Tra le espresse deroghe all’art. 2 del Regolamento, viene inserita la possibilità di rilasciare il rating di legalità anche laddove gli atti di accertamento in materia di obblighi retributivi e contributivi hanno ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni. Tale importo non può essere in ogni caso superiore a 50.000 euro, anche nel caso di più provvedimenti di accertamento intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating (art. 2, co. 6, Regolamento).
Tra le altre condizioni premiantiche consentono all’impresa di ottenere un incremento di punteggio è stata inserita l’adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto alla corruzione (art. 3, lett. g), Regolamento). Le altre condizioni non hanno subìto modifiche.
Con riferimento al procedimento per l’attribuzione del ratingdi legalità (art. 5del Regolamento), si segnalano le seguenti novità:
- introdotta la possibilità che l’Autorità o altra Istituzione, tra quelle che partecipano alla Commissione consultiva in materia di rating, richiedano in qualsiasi momento all’impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating(comma 2);
- prevista la trasmissione della richiesta di rating oltre che al Ministero dell’Interno e al Ministero della giustizia, come già previsto, anche all’ANAC; tutti questi soggetti possono formulare osservazioni (comma 3);
- prevista la trasmissione delle richieste di attribuzione del rating anche alla Commissione consultiva rating, composta da un rappresentante del mondo imprenditoriale e un rappresentante di ciascuno dei seguenti soggetti: Autorità, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, ANAC. Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, la Commissione segnala l’eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell’ordinamento. In presenza di tali segnalazioni da parte della Commissione ovvero delle Istituzioni preposte al controllo della legalità, l’Autorità sospende il procedimento per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti (commi 3 bise 3 ter).
Per quanto riguarda le ipotesi di sospensionedel rating di legalità, viene meno quella determinata dal rinvio a giudizio (art. 6, co. 6, Regolamento).
Distinti saluti.
» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi | Autore GR/mf» Carta intestata
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